Gruppo Informatico Meridionale Servizi srl Bari | Agenzia Postel Puglia e Basilicata

Bollo e fatture elettroniche, le novità del 2020

pubblicata lunedì 27 gennaio 2020

Bollo e fatture elettroniche, le novità del 2020
Con l'approvazione definitiva del decreto fiscale 2020, convertito in legge e pubblicato su gazzetta ufficiale, entrano in vigore le novità sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. La scadenza del 20 gennaio ha segnato infatti la fine della periodicità trimestrale di pagamento dell'imposta di bollo poichè dal 1° gennaio il pagamento diventerà semestrale per gli importi fino a 1.000 euro. Ricordiamo che l’Agenzia delle entrate propone un calcolo sulla base delle indicazioni del contribuente presenti nella fattura inviata al SdI, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019. Si tratta delle fatture B2B e B2C per le quali la data di consegna (contenuta nella ricevuta di consegna che il SdI invia al trasmittente) o la data di messa a disposizione (presente nella ricevuta di messa a disposizione che il SdI invia al trasmittente) è compresa nel trimestre. Così, ad esempio, se una fattura è stata inviata allo SdI il 27 dicembre e la ricevuta di consegna contiene una data di consegna successiva al 31 dicembre 2019, questa concorre al calcolo del bollo per il 2020. Il calcolo fornito può essere variato dal contribuente modificando il numero delle fatture, nel campo “N. Documenti dichiarati”, per le quali si intende versare il bollo; conseguentemente viene cambiato dal sistema l’importo complessivo dovuto, per tenere conto, ad esempio, dell’imposta di bollo non correttamente calcolata a seguito della mancata spunta in sede di predisposizione della fattura elettronica (mancata compilazione del blocco “Dati bollo” del tracciato xml). L’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) come, ad esempio, su operazioni fuori campo Iva articolo 15 D.P.R. 633/1972 oppure articolo 7-ter D.P.R. 633/1972; non è applicata alle operazioni relative a cessioni di beni all’estero non imponibili articolo 8, comma 1, lettere a) o b), D.P.R. 633/1972 mentre è dovuta sulle operazioni non imponibili con dichiarazione di intento articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972.

Autore / Fonte: A cura di G. B. ed S. B.